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La disciplina del whistleblowing in pillole

Slides pubblicate durante il convegno tenuto presso l'Unione Industriale di Asti sulla tematica del whistleblowing, con una sintesi dell'ambito di applicazione, degli adempimenti datoriali e delle tutele apprestate in favore dei soggetti segnalanti e di altre categorie.

La disciplina del whistleblowing (aggiornata con le linee guida di ANAC e Confindustria).

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  Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, estendendo la protezione alle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing ). La norma si pone come una riforma organica destinata a sostituire le prime esperienze di disciplina dell'istituto. L'ANAC, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha approvato le proprie linee guida in materia, contenenti anche le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Sul tema si è espressa anche Confindustria, con proprie linee guida dell'ottobre 2023. Ambito di applicazione oggettivo. Il nuovo decreto legislativo disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledo

Le nuove istruzioni operative emesse dall'I.N.L. per le autorizzazioni in materia di videosorveglianza

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Con nota del 14.4.2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al proprio personale ed agli ispettori indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, per sistemi di videosorveglianza. Premessa. L'INL, nella propria nota, si richiama espressamente alla prassi applicativa della normativa in materia di videosorveglianza ed agli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali. L'Ispettorato ricorda, altresì, che la materia disciplinata dall'art. 4 S.d.L. è strettamente interconnessa con quella della c.d. privacy a doppio filo. Da un lato, i principi generali che regolamentano il trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) svolgono una funzione preventiva di abusi datoriali, a tutela delle libertà e degli interessi sottesi all'art. 4; dall'altro lato, " il ri

L’incompatibilità della professione di commercialista e le sue conseguenze sotto il profilo previdenziale

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Sono sempre più frequenti i casi in cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori  commercialisti (conosciuta anche con l’acronimo Cnpadc) contesta ai propri iscritti l’incompatibilità con la professione intellettuale di commercialista. L’accertamento di una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista può comportare numerose conseguenze negative. La tematica induce ad approfondire alcuni aspetti allo stato nebulosi ai più, anche tra gli esercenti la professione. L'articolo completo può essere letto su  La circolare di lavoro e previdenza  n. 17/2023.

Whistleblowing e rilevanza delle condotte illecite tenute dal denunciante.

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Con ordinanza 31/03/2023 n.9148 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha espresso il seguente principio di diritto in materia di whistleblowing: " La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell'apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo ". Il caso. Un'infermiera professionale, dipendente pubblica presso un'Azienda Ospedaliera, è stata sanzionata dal proprio datore di lavoro, con la sospensione per quatt

La mancata consegna di documenti richiesti da funzionari dell'Ispettorato del Lavoro integra reato.

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  L'art. 4, comma 7, Legge del 22/07/1961 n. 628 sancisce: " Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione [€516,46] ". Con sentenza del 18/01/2021, il Tribunale di Torino ha condannato alla pena di giustizia il legale rappresentante di una cooperativa, in relazione al reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, comma 7, a lui ascritto per non aver fornito le informazioni richieste dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino in ordine all'attività lavorativa prestata da un socio lavoratore. L'imputato ha presentato appello alla Corte d'Appello di Torino, ma l'atto è stato riqualificato d'ufficio come ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte di Cassazione (infatti, " L’impugnazione proposta contro una sentenza non appellabi

La responsabilità per infortunio negli appalti

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Due recenti sentenze della Corte di Cassazione, una della Sezione Lavoro, l'altra della IV Sezione Penale, consentono di trattare alcuni aspetti legati alla delicata tematica della sicurezza sul lavoro, in presenza di un appalto d'opera o di servizio e di contemporanea presenza sul cantiere di più imprese, in particolare della committente e dell'appaltatrice. La sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro. La Corte di Cassazione Civile, sez. lav., con la sentenza 27/01/2023, n. 2517, ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che aveva escluso la responsabilità della subcommittente per un infortunio occorso ad un dipendente della subappaltatrice - per precarietà nella collocazione di travi metalliche - in area di cantiere recintata e gestita in via esclusiva da quest'ultima. La Suprema Corte ha posto a base della decisione, in primo luogo, due norme ormai abrogate, ma di fatto trasfuse - seppur con adattamenti e revisioni -

La pretesa contributiva dell'INPS verso pensionati ENPAM

La pretesa contributiva nei confronti dei professionisti che non versano alle rispettive Casse. L’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 recita: “ A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro  autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di  cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426... ”. In forza dell'art.

Il licenziamento per scarso rendimento basato su precedenti disciplinari

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Con recente ordinanza n. 1584/2023, la Corte di Cassazione - decidendo su un licenziamento per asserito scarso rendimento, individuato in ben 110 precedenti disciplinari collezionati dal lavoratore - ne ha statuito l’illegittimità, affermando che “lo scarso rendimento non può essere dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, perché ciò costituirebbe un’indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite”. Il provvedimento consente di fare il punto della situazione sull’istituto del licenziamento per scarso rendimento e sulle problematiche a esso connesse. L'articolo completo può essere letto su  La circolare di lavoro e previdenza n. 12/2023.

L'indennità sostitutiva del preavviso quasi mai costituisce base di calcolo del TFR

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 19/01/2023, n. 1581, accogliendo il motivo di ricorso incidentale proposto dalla società resistente, in una causa intrapresa dal dirigente che impugnava un licenziamento, si è nuovamente espressa sulla mancata incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sulla base di calcolo del TFR. Per la Suprema Corte, " l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.f.r. poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009n. 21216) ". Il motivo di tale conclusione è stato indicato nella natura c.d. obbligatoria del preavviso, la quale comporta la risoluzione immediata del rapporto e non la sua prosecuzione giuridica per il periodo non lavorato; l'unico obbligo della parte recedente consiste nel corrispondere l'indennità sostitutiva, senza ch

Il dirigente licenziato per soppressione del posto o per ragioni oggettive non vanta il diritto al tentativo di repechage

In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale, è esclusa la possibilità del "repêchage", in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (Cassazione civile sez. lav., ord. 31/01/2023, n. 2895). E' noto che il dirigente non è assistito dalla tutela avverso i licenziamenti illegittimi. Egli, quindi, rientra nell'alveo della c.d. libera recedibilità dal rapporto di lavoro, ferma l'applicazione degli artt. 2118-2119 c.c. I contratti collettivi di categoria, tuttavia, prevedono, in favore del dirigente, un regime indennitario per il licenziamento comminato ingiustificatamente, ossia privo di giustificatezza. Il concetto di giustificatezza, però, è molto più labile del concetto di giustificato motivo (soggettivo o oggettivo). E' stato chiarito, dalla giurisprudenza di legittimità, che " In ipotesi di licenziamento del dirige